Statuto

Denominazione:

Art.1) E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una libera associazione denominata: “Milano San Siro”
Essa è regolata dal presente statuto, e per quanto esso non disponga, dalle vigenti leggi.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Milano, Via Ippodromo 134.

Art.3) L'Associazione ha per scopo il perseguimento di quanto al punto 3) dell'Atto Costitutivo ed esattamente di quanto indicato nei paragrafi: a), b), c), d), e), f) del medesimo.
E' esclusa qualsiasi finalità di lucro.

Art.4)L'Associazione ha durata illimitata.

Art.5) L'Associazione è composta dai Soci Fondatori e Ordinari.
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o gli Enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
sono Soci Ordinari le persone fisiche e gli Enti che verranno ammessi successivamente dal-l'Amministratore a seguito di domanda fatta tramite sottoscrizione di copia dell'Atto Costitutivo o tramite e-mail al sito http://associazione.milanosansiro.org
Tutti i soci hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità.
La qualità di socio è intrasmissibile, non può essere acquisita a tempo determinato e si perde per recesso, morte e per esclusione deliberata dall'Unico Amministratore quando venga accer-tata attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibilità con le finalità della stessa.

Art.6) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a: dai proventi delle attività sociali,
b: dai beni che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo,
c: dagli avanzi netti di gestione e dai redditi del suo patrimonio.

Art.7) Sono organi dell'Associazione:
a: L'amministratore Unico,
b: Il Comitato Esecutivo, nominato a discrezione dell'Unico Amministratore quando questi lo ritenga necessario e con un numero massimo di cinque membri,
c: Il Segretario, nominato dall'Amministratore Unico quando questi lo ritenga necessario.

Art.8) L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nell'apposito libro soci ed è convocata almeno una volta all'anno dall'Unico Amministratore e tutte le volte che il medesimo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 30% dei soci iscritti;
le convocazioni dell'Assemblea sono fatte tramite lettera spedita anche tramite facsimile o e-mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione;
l'avviso di convocazione potrà prevedere una seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima;
l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in sua mancanza da una persona designata dall'Assemblea stessa;
l'Assemblea eleggerà il segretario della seduta assembleare.

Art.9) Sono di competenza dell'Assemblea:
a: l'approvazione della relazione dell'Unico Amministratore sull'attività dell'Associazione,
b: la nomina dell'Amministratore Unico con scadenza triennale,
c: l'approvazione degli eventuali rendiconti economici e finanziari e di previsione,
d: la modifica dello Statuto sociale,
e: le deliberazioni sottoposte dall'Amministratore Unico,
f: lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;

Art.10 Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Art.11) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà del numero complessivo dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,
i: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e devono essere trascritte in apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario

Art.12) L'Associazione è amministrata da un unico amministratore eletto dall'Assemblea.
A questi è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e la organizzazione della attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
L'Unico Amministratore può rilasciare deleghe e procure per atti o determinate categorie di atti.
Art.13) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.14) E' fatto divieto all'Amministratore Unico di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.15) L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività della medesima protratta per oltre due anni.
In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dell'ente che dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità secondo quanto disposto dalla legge.